Seconda uscita, mese di maggio.
Quando un condomino è contrario ai lavori di ristrutturazione è obbligato a partecipare alle spese?
Egr. Avvocato.
le scrivo perché nel mio condominio sono stati approvati in assemblea alcuni lavori di ristrutturazione della facciata del palazzo.. Io però sono contrario, perché ritengo che non siano necessari, né urgenti; così all’assemblea, convocata per decidere su tale questione, ho votato contro. Volevo chiederle se sono obbligato ugualmente a partecipare alle spese.
Giuseppe
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Egr, sig. Giuseppe,
In tali casi occorre, innanzitutto, vedere se sia stata rispettata la quota di maggioranza necessaria per deliberare all’interno dell’assemblea condominiale, avendo cura di verificare anche che tutti i condomini siano stati regolarmente convocati.
L’art. 1136 c.c. dispone che “L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Per quanto concerne, però, le deliberazioni relative alla ricostruzione dell'edificio o alle riparazioni straordinarie di notevole entità - come nel caso che ci riguarda – lo stesso articolo stabilisce che esse devono essere sempre approvate “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio” Le delibere adottate con le maggioranze necessarie diventano valide e obbligatorie per tutti i condomini, anche nei confronti dei condomini assenti, dissenzienti o astenuti all’assemblea. Pertanto, laddove tali ristrutturazioni siano state deliberate con la maggioranza sopra specificata, lei non potrà esimersi dal pagare la quota di spesa a lei spettante che verrà calcolata sulla base dei millesimi di proprietà.
Quando si va in Banca a fare un mutuo è obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa?
Egr. Avvocato,
mi sono recato in Banca a chiedere un mutuo e la Banca, dopo aver fatto l’istruttoria, mi ha sottoposto una polizza assicurativa da firmare prima di potermi concedere il finanziamento. Parlando con diversi amici ho scoperto che a molti di loro è successa la stessa cosa: prima di ottenere il finanziamento hanno dovuto firmare una polizza. Mi chiedevo, allora, se questa è obbligatoria per poter ottenere un prestito da una Banca.
Riccardo
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Egr Sig Riccardo
Le banche spesso propongono una polizza vita abbinata al mutuo immobiliare o ad un credito al consumo: è la cosiddetta PPI, ossia “Payment Protection Insurance”. Essa ha lo scopo di fornire al consumatore una copertura assicurativa per l’eventualità che non sia in grado di restituire il mutuo/finanziamento. Molto spesso le polizze PPI sono costruite come “pacchetti”, che abbinano coperture vita e danni (ad esempio, un’assicurazione sulla vita e una polizza per il caso di malattia o infortunio). Le polizze di cui parliamo sono stipulate al momento della conclusione del contratto di mutuo o di finanziamento al quale sono connesse e, solitamente, prevedono un premio unico che si aggiunge al capitale finanziato. La polizza, di per sé, è facoltativa e non obbligatoria; ciononostante spesso gli istituti di credito per erogare il finanziamento ne richiedono la sottoscrizione. Se non si è interessati a tale prodotto, oppure si ha già una copertura dello stesso genere, ci si può rifiutare e si ha comunque il diritto ad ottenere il finanziamento secondo i termini e le condizioni che la banca ha offerto, senza oneri aggiuntivi. Inoltre la banca, per chiedere la stipula della polizza vita, deve rispettare le regole stabilite dal decreto “liberalizzazioni” (d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n.27), ossia deve sottoporre al cliente almeno 2 preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alla banca, riconoscendo al cliente la possibilità di ricercare sul mercato una polizza vita più conveniente che l’Istituto deve accettare senza variare le condizioni per l’erogazione del mutuo o del credito al consumo. Dopo di che deve concedere 10 giorni di tempo al consumatore per confrontare la polizza vita proposta dalla banca con quella di altre due compagnie, o per ricercare autonomamente altre offerte e scegliere liberamente sul mercato la copertura assicurativa più conveniente.
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