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Marina Peretto

L'angolo del legale - Giugno

Aggiornamento: 30 nov 2021

Il padre separato può versare il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne?

Gentile Avvocato,

sono separato da mia moglie da circa 3 anni. Abbiamo avuto un solo figlio che vive prevalentemente con la madre nella casa coniugale assegnata a lei. Il Giudice ha stabilito per lui un assegno di mantenimento di € 400,00 che entro il 5 di ogni mese devo versare alla madre.

Il ragazzo a Giugno diventerà maggiorenne. Dal momento che i rapporti con la mia ex sono sempre più tesi io ho intenzione di versare, dal compimento dei 18 anni di mio figlio, la somma direttamente a lui.

Posso farlo?

Riccardo

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Egr. Sig. Riccardo,

in realtà il pagamento diretto al figlio, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere deciso solo dal giudice. Secondo una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione (13 aprile 2021 n. 9700) il creditore della prestazione (cioè colui che deve ricevere l’assegno di mantenimento), così come indicato dal provvedimento di separazione, non può essere modificato dalle parti.La possibilità per l’obbligato di versare l’assegno direttamente al figlio è subordinata ad un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione.

Questo perché il mantenimento è un diritto indisponibile, ossia non è negoziabile. Pertanto non si potrebbe fare neanche se la sua ex fosse favorevole o vi fosse un accordo tra di voi successivo alla sentenza di separazione, perché sarebbe nullo.

La Cassazione, infatti, ha ribadito che “la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti”.

Pertanto, un accordo tra i genitori non può modificare la persona del creditore o del debitore come stabiliti nel provvedimento giurisdizionale. Occorre un nuovo provvedimento del Giudice, emesso previo ricorso per la modifica delle condizioni di separazione.

Pur tuttavia la legge e la Cassazione offrono una

soluzione, ma solo in caso di accordo tra le parti; in

quest’ ultima ipotesi, infatti, il coniuge creditore (in questo caso sua moglie) potrebbe nominare un delegatario e farlo nella persona di suo figlio.

Il codice civile, infatti, prevede che il debitore si liberi del proprio debito eseguendo il pagamento a favore del creditore. Il debitore può liberarsi, altresì, pagando ad una persona indicata dal creditore (art. 1188 c.c.).

Tale persona viene definita indicatario o delegatario o, in latino, adiectus solutionis causa. Naturalmente, il debitore è liberato solo qualora il soggetto a favore del quale ha effettuato l’adempimento sia legittimato a riceverlo. Tale persona potrebbe essere, appunto, suo figlio.

In Conclusione, secondo la Cassazione l’art. 337 septies c. 1 c.c. stabilisce che spetti unicamente al giudice disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.


Quali atti può autenticare il funzionario comunale (segretario o altro delegato del Sindaco)?

Gentile avvocato Peretto,

dovrei vendere, insieme ai miei fratelli, un appartamento che abbiamo ricevuto in eredità dopo la morte di nostra madre. Nostro padre è deceduto già diversi anni fa.

I miei fratelli risiedono al Nord e non volendosi spostare vogliono incaricare me; devono quindi rilasciarmi una procura a vendere. Possono rivolgersi al responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune (incaricato dal Sindaco) per fare autenticare la firma della procura, invece di andare dal Notaio che sarebbe senz’altro più oneroso?

Antonietta

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Gentile Sig,ra Antonietta,

in genere, quando si ricorre al funzionario comunale quale pubblico ufficiale munito di potere di autentica, ci si rivolge al segretario comunale. Ebbene, secondo l’art. 97, co. 4, lett. c), D.lgs 267/2000 (cosiddetto Testo Unico degli Enti Locali), il segretario comunale “…roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”.

In pratica, il potere di autentica spetta al segretario comunale solamente se il Comune sia parte dell’atto o sia comunque interessato allo stesso: ad esempio un contratto che abbia ad oggetto un bene comunale, oppure le dichiarazioni che devono essere rese alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (concorsi, bandi di gare, ecc.).

Se, al contrario, l’atto è del tutto estraneo agli interessi pubblici (cioè, comunali), il segretario non potrà autenticare la scrittura privata.

Lo stesso dicasi per altro dipendente o funzionario dell’Ente.

Il funzionario comunale è altresì investito dei poteri di autenticazione negli altri casi tassativamente indicati dalla legge: ad esempio, l’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 dice che l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita apponendo la sottoscrizione direttamente alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Se, invece, la medesima istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata ad un soggetto privato, l’autenticazione può essere effettuata dal segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendente incaricato dal Sindaco, mediante attestazione che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, purché però, come detto, si tratti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale sostituisce altra certificazione solamente nei casi tassativamente previsti dalla legge.

I poteri di autenticazione dei funzionari comunali (e, in particolare, del segretario) sono limitati, in quanto l’ordinamento italiano dispone che la competenza generale in materia di autentica spetti al notaio, configurandosi il potere medesimo in capo a diverso pubblico ufficiale solo nell’ipotesi in cui una norma espressamente lo preveda, e con esclusivo riferimento agli atti ai quali la funzione è specificamente attribuita.

Ad esempio, anche gli avvocati sono investiti dalla legge del potere di autenticare la firma, ma solo quando essa sia riferibile al mandato conferito dal cliente.

In conclusione, dunque, poiché il documento da Lei menzionato, ossia la procura a vendere, non rientra tra gli atti negoziali che coinvolgono l’amministrazione comunale, né è qualificabile come dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà, il segretario comunale o altro funzionario incaricato non potrà procedere ad autenticazione.

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