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Marina Peretto

L'angolo del legale

A cura dell'Avv. Marina Peretto


Su quali elementi si fonda l’assegno divorzile e la sua quantificazione?

Viene ancora calcolato sulla base del tenore di vita tenuto durante il matrimonio?

Gentile Avv. Peretto,

sono separata da alcuni anni da mio marito.

Sono una commercialista, ma non ho mai esercitato la professione.

Abbiamo avuto un solo figlio e la sentenza di separazione, oltre al mantenimento per nostro figlio, aveva riconosciuto anche per me un assegno abbastanza importante, in quanto il mio ex marito è medico e percepisce uno stipendio elevato.

Ora lui vuole procedere con il divorzio, ma mi ha anticipato che non vuole corrispondermi alcun assegno divorzile e che devo cominciare a lavorare per mantenermi, in quanto sono ancora giovane.

Ma questo è possibile? Non ho diritto ad avere lo stesso tenore di vita che avevo durante il matrimonio?

Grazie per la risposta

Ginevra

Gentilissima sig,ra Ginevra,

innanzitutto devo comunicarle che i criteri per la determinazione dell’assegno divorzile sono cambiati da alcuni anni, dopo alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. sent. n. 18287/18 e Cass. sent. n. 11504/17).

Ma andiamo per ordine. Innanzitutto bisogna distinguere l’assegno di mantenimento che spetta prima del divorzio, vale a dire, in seguito alla separazione personale dei coniugi, dall’assegno divorzile che consiste - come dispone l’articolo 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970) - nell’obbligo di uno dei coniugi di pagare all’altro coniuge un assegno quando lo stesso non abbia i mezzi adeguati o non se li può procurare per motivi di carattere oggettivo.

Nella determinazione del ‘quantum’ vanno tenuti presenti diversi fattori tra i quali il reddito dei due coniugi, i motivi della decisione, la durata del matrimonio, nonché il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.

Orbene fino al 2017 la giurisprudenza riteneva (su tutte, Cass. SS.UU. civili, sentenze nn. 11490 e 11492 del 1990) che il presupposto per concedere l'assegno divorzile l'an debeatur - fosse costituito dall'inadeguatezza dei mezzi

del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che fosse necessario provare uno stato di bisogno dell'avente diritto.

Tale orientamento è stato mutato dalla sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 della Cassazione. Con questa pronuncia la Prima Sezione della Cassazione Civile ha infatti ritenuto superato, nell'ambito dei mutamenti economico-sociali intervenuti, il riferimento al diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La legge pertanto dispone che l’assegno divorzile debba essere pagato al coniuge che non ha adeguati mezzi economici (Cass. Sez. Un. sent. n. 18287/18 e Cass. sent. n. 11504/17) e non se li può procurare per motivi di carattere oggettivo.

Oggi l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, perequativa e compensativa.

Viene pertanto concesso nella misura strettamente necessaria a garantire l’autosufficienza economica all’ex coniuge che non è in grado di raggiungere indipendenza e autonomia in modo autonomo. Occorre tenere conto, altresì, delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare , considerando il contributo fornito dal coniuge che durante gli anni di matrimonio è rimasto a casa dedicandosi alla famiglia permettendo all’altro coniuge un maggiore sviluppo professionale La nuova impostazione da, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione.

Tuttavia la mancata autosufficienza economica non può essere colpevole, tenuto conto del contesto sociale, del territorio in cui si vive, dell’età, del grado di istruzione,

Solo coloro che non riescono a rendersi economicamente indipendenti, dopo il divorzio possono sperare di essere mantenuti.

Sulla base dei criteri sopra descritti è stata emessa dalla Suprema Corte l’ordinanza n. 6529 del 10/03/2021 con la quale la stessa ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile alla ex moglie, nonostante l’opposizione del marito, tenendo conto del contributo fornito dalla stessa alla vita familiare ed alla realizzazione del coniuge; tuttavia lo ha determinato nella misura minima in quanto ha pesato il fatto che ella, “pur essendo professionalmente qualificata, non si era attivata nel corso degli anni per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonostante fosse ancora abbastanza giovane»: era dotata, quindi, di una «concreta capacità lavorativa» che però non ha sviluppato neppure dopo la fine del matrimonio.

Come può notare sono tanti i fattori che incidono sul diritto all’assegno divorzile e sulla quantificazione dello stesso. E’ necessario valutare caso per caso. Il fatto di aver rinunciato alla sua carriera per comprovate esigenze familiari non può non essere tenuto in debita considerazione da parte del Giudice; tuttavia se lei è ancora giovane ed in buona salute lo stesso Giudice potrebbe ritenerla ancora in grado di collocarsi nel mondo del lavoro e ciò potrebbe costituire un elemento a favore di suo marito per quanto riguarda la quantificazione dell’assegno.

Quali diritti ha un padre separato se la ex moglie non gli fa vedere i figli?

Gentile Avvocato Peretto,

sono separato da mia moglie da alcuni anni. I rapporti con lei sono molto complicati, anche per quanto riguarda la gestione di nostro figlio minorenne del quale abbiamo l’affidamento congiunto, ma è collocato presso di lei nella casa coniugale a lei assegnata.

Lei mi crea sempre problemi, inventa troppo spesso scuse per impedirmi di vederlo: una volta dice che deve andare a studiare dall’amichetto, un’altra che devono andare a casa i compagni di scuola per fare delle ricerche, altre volte che ha mal di pancia e preferisce stare a casa … etc..etc….

Vorrei avere dei consigli su come agire, sapere se è un comportamento legittimo e cosa posso fare quando mi impedisce di vedere nostro figlio, a cui io, ovviamente, tengo tantissimo.

Grazie

Luigi

Egr Sig Luigi.,

la situazione che mi racconta è purtroppo molto frequente nelle separazioni. Spesso un atteggiamento ostruzionistico da parte del genitore affidatario crea difficoltà e disagi nella gestione del diritto di visita da parte dell’altro.

Le consiglio, innanzitutto, pur nella convinzione che Lei lo abbia già fatto, di parlare con sua moglie e spiegale quanto sia importante che vostro figlio abbia un buon rapporto con entrambi i genitori e quindi anche con il papà, cercando, per quanto possibile, di non alimentare la conflittualità ma al contrario cercare soluzioni bonarie per il bene dello stesso. Il bambino dovrebbe avere, per il proprio bene psicologico, un rapporto il più possibile equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori in virtù del principio di bigenitorialità, con il conseguente diritto, da parte di suo figlio, di ricevere cura, educazione, assistenza morale da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come sancito altresì dall’art. 337 ter c.c.

Il diritto ad avere entrambi i genitori, e quindi a mantenere con loro dei rapporti stabili, duraturi, amorevoli è da intendersi a vantaggio e nell’interesse del minore. Infatti se uno dei genitori scredita l’altro agli occhi del figlio, al di là delle ragioni che lo spingono a fare ciò, oltre a commettere un illecito, crea un danno al minore privandolo dell’apporto del padre rispetto al diritto ad una sana e serena crescita.

Il padre e la madre (salvo le rare eccezioni di affidamento esclusivo) hanno gli stessi diritti e doveri sull’educazione, la crescita e il mantenimento dei figli.

Il giudice, nel provvedimento di affidamento, di solito indica il tempo e le modalità con i quali il genitore non affidatario ha diritto di frequentare il minore. Se il figlio abita con la madre, lei deve fare in modo che i figli incontrino il padre, senza accondiscendere alla loro volontà di restare a casa o con gli amici. Se la madre cerca di impedire al padre di vederli, il padre si dovrà rivolgere al giudice per denunciarla per “mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice”.

In alcuni casi si può chiedere la modifica o la revoca delle disposizioni sull’affidamento. Il giudice può modificare il regime dell’affidamento passando da quello congiunto all’affidamento esclusivo.

Nel caso in cui la madre nega al padre di vedere i figli, il tribunale le può revocare l’affidamento e disporre che i figli abitino con il padre.

Il giudice può disporre a carico del genitore colpevole delle condotte pregiudizievoli anche determinate sanzioni, che sono: l’ammonizione, il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro, la condanna a una sanzione amministrativa.

Il genitore non affidatario ha diritto di frequentare il minore. Un diritto-dovere per il genitore, che non vi si può sottrarre neanche con il consenso dell’ex, perché è nell’interesse del minore stare sia con il padre sia con la madre, al fine di una crescita sana ed equilibrata.

Le dirò di più. La Suprema Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 38608/2018, ha stabilito addirittura che è reato impedire al padre di vedere il figlio. Le consiglio, comunque, prima di dar corso alle denunce di cui sopra, (che lei può legittimamente inoltrare) di cercare di far ragionare sua moglie, facendole capire quello che rischia - per suo figlio e per se stessa - continuando ad avere un malsano atteggiamento ostruzionistico.


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