A cura dell'Avv. Marina Peretto
I coniugi separati sono obbligati a garantire ai nonni il diritto di visita ai nipoti minorenni?
Egr Avv. Peretto vorrei avere qualche delucidazione in merito ad una vicenda un po’ complicata. Sono separata da qualche tempo da mio marito.
Ho due figli minorenni che non desiderano più vedere i nonni paterni perché non hanno mai avuto un buon rapporto con loro, in quanto sono persone litigiose, iraconde e pretendono che i bambini si comportino secondo regole troppo rigide.
Questo riguarda soprattutto la nonna che, tra l’altro, cerca di creare dissapori tra me e loro, parlandogli sempre male di me e mettendoli in grosse difficoltà.
Io fino ad ora ho cercato di convincere i bambini a vederli, perché so che anche i nonni hanno il diritto di visita e perché penso che i rapporti con i nonni siano importanti.
Però i bambini ultimamente sono più che mai contrariati e non vogliono andare a trovare i nonni. Penso quindi che queste visite non siano più opportune.
Vorrei sapere da lei come mi devo comportare.
Grazie
Valeria
Gentilissima Sig.ra Valeria,
comprendo perfettamente le sue preoccupazioni e le fa onore il fatto che, nonostante la separazione, lei cerchi di far mantenere ai propri figli un buon rapporto con i nonni paterni.
E’ vero quanto lei dichiara circa il diritto dei nonni a mantenere il rapporto con i nipoti.
E’ quanto sancisce l’art. 317-bis codice civile:
Rapporti con gli ascendenti.
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore.
Si applica l'articolo 336, secondo comma.
Tuttavia questo diritto non deve in alcun modo collidere con il diritto, ben più rilevante, alla serenità e tranquillità dei bambini stessi. I rapporti con i nonni devono mantenersi quando siano il frutto di un legame relazionale ed affettivo.
Laddove invece tali rapporti siano conflittuali e non producano un arricchimento affettivo non possono essere supportati né tutelati.
Non vi è, pertanto, un obbligo assoluto di vedere i nonni in quanto in ogni caso deve prevalere l’interesse del minore. E’ quanto dichiara anche una recentissima sentenza della Cassazione, (I Sezione Civile , sentenza 31 Gennaio 2023, n. 2881) la quale sancisce che “l’art 317 –bis c.c., nel riconoscere agli ascendenti il diritto a mantenere rapporti significativi coi nipoti minorenni, non attribuisce al medesimo un carattere incondizionato, ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice che mira all’ “esclusivo interesse del minore”, cioè la realizzazione di un progetto educativo e formativo, preordinato ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, come espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale e affettiva del nipote”.
Il diritto dei nonni di vedere i nipoti deve essere valutato dal giudice tenendo sempre presente il primario interesse del minore con l’obiettivo di garantire e tutelare il suo equilibrio.
E’ ovvio, gentile signora Valeria, che bisogna esaminare caso per caso ed analizzare la situazione concreta, ma Le posso senz’altro dire che non si può imporre una frequentazione tra i minori ed i nonni concentrando l’attenzione solo su un bisogno affettivo presupposto.
L’assegno di mantenimento per i figli può essere diminuito in caso in cui l’obbligato contragga nuove nozze ed abbia altri figli?
Gentile Avv Peretto,
sono un uomo separato.
Il Tribunale mi ha condannato a pagare, in favore di mio figlio e della mia ex moglie, un assegno di mantenimento complessivo di 700,00 €.
Ho sempre assolto ai miei doveri di mantenimento ma ultimamente il mio lavoro – sono un libero professionista – sta attraversando un periodo di crisi. Inoltre ho incontrato una nuova compagna da cui ho appena avuto un altro figlio.
In queste condizioni mi resta veramente difficile continuare a versare una somma così importante alla mia ex.
Ho provato a dirglielo ma lei mi ha minacciato di denunciarmi per mancato pagamento degli alimenti.
Cosa mi consiglia di fare?
La ringrazio per l’eventuale risposta.
Danilo
Egr. Sig Danilo.
quando sopraggiungano circostanze nuove rispetto alla sentenza di separazione tali da peggiorare le condizioni patrimoniali del coniuge obbligato al mantenimento ci si può rivolgere al Tribunale per ottenere una revisione dell’importo da versare, senza così incorrere nel rischio di essere denunciati per mancato versamento dell’assegno di mantenimento.
La riduzione, quindi non opera in automatico, nel senso che lei non può ridurre autonomamente l’importo, ma deve rivolgersi al giudice, il quale adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni nell’interesse dei figli.
La composizione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di un altro figlio può senz’altro legittimare, da parte sua, la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento.
È dello stesso parere la Corte di Cassazione la quale, con Ordinanza n. 14175 del 8 aprile 2016 ha stabilito che la nascita di nuovi figli a seguito dell’instaurarsi di una nuova relazione giustifica la riduzione dell’assegno di mantenimento che il genitore onerato deve corrispondere in favore del figlio avuto dall’ex coniuge.
La corte di Cassazione dichiara che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce espressione di un diritto fondamentale; tale circostanza, tuttavia, non produce l’effetto automatico di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare. Ad ogni buon conto, secondo la Suprema Corte, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come “circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto”.
Occorre, in ogni caso, valutare il contesto specifico, vedere quali aggravi abbiano comportato le nuove circostanze al fine di verificare la necessità di una nuova determinazione dell’obbligo contributivo.
Da quanto mi dice, sig. Danilo, pur non conoscendo tutti i particolari della vicenda, mi sembra poter affermare che lei può essere, salvo circostanze contrarie, legittimato a chiedere la modifica delle condizioni di separazione. Ciò dovrà essere fatto con ricorso da presentarsi al Tribunale di competenza territoriale.
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