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Marina Peretto

L'angolo del legale

A cura dell'Avv. Marina Peretto


L’assicurazione dell’auto investitrice è tenuta a risarcire i danni dell’incidente causati ad un bambino che sbuca improvvisamente da un’automobile in sosta?

Egr. Avv. Peretto

Sono la zia di un bambino che è stato investito da una macchina che gli ha provocato la frattura di una gamba. Il bambino stava passeggiando con me quando all’improvviso si è allontanato per correre dietro ad un gattino sfuggendo al mio controllo. Di là passava una macchina che, non avendolo visto, lo ha urtato e ferito.

L’assicurazione della macchina dell’investitore non vuole risarcire i danni perché afferma che la responsabilità è esclusivamente mia in quanto il bambino è sbucato improvvisamente da un’autovettura in sosta (sotto la quale si era rifugiato il gatto) e la sua presenza non era in nessun modo prevedibile dall’investitore.

Ma è possibile questa cosa? Il pedone non ha sempre ragione?

La ringrazio molto per la risposta

Roberta

Gentile sig.ra Roberta,

mi dispiace moltissimo per il suo nipotino e mi dispiace ancor più dirle che l’assicurazione dell’investitore potrebbe aver ragione.

In realtà il pedone non ha sempre ragione ed in ogni caso dovrei conoscere bene le dinamiche dell’incidente per

poter darle una risposta esauriente.

Le posso però dire che recentemente la Cassazione si è espressa su un caso simile al suo ed ha riconosciuto il comportamento colposo del bambino che è improvvisamente sbucato da un’autovettura provocando l’incidente.

La Suprema Corte ha ritenuto il pedone esclusivamente colpevole dell’accaduto in quanto il suo comportamento è stato assolutamente imprevedibile e non ha permesso al conducente dell’autovettura di evitare l’urto.

L’ordinanza della Cassazione (sez

Terza) è la n. 20140 del 13.07.2023.

che qui sotto riporto:

“È il pedone investito, un minore sfuggito alla vigilanza della nonna, responsabile in via esclusiva del sinistro stradale dovendosi escludere che la velocità dell’autovettura condotta possa avere avuto una qualsiasi incidenza sull’investimento del pedone, o che fosse inadeguata in relazione alle condizioni dei luoghi, laddove gli elementi di prova acquisiti confermano pienamente che la condotta del bambino, connotata da assoluta imprevedibilità, ha reso impossibile il tentativo di una manovra di emergenza atta ad evitare l’impatto con il veicolo, così attestando che non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell’autovettura, in quanto l’impatto è avvenuto quando il veicolo già si trovava all’altezza del punto in cui è uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all’età, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell’autovettura parcheggiata”.

Cos’è il credito al consumo? Quali sono le cose che bisogna sapere dalla Banca quando si va a chiedere un prestito? Cosa sono il TAG e il TAEG?

Gentile Avv. Peretto,

ho bisogno di chiedere un prestito ad una Banca o ad una Finanziaria per comprarmi una macchina.

Sono andata presso alcuni Istituti di Credito che mi hanno parlato di credito al consumo.

Vorrei capire bene cosa significa e come funziona. Inoltre vorrei sapere cosa è il TAN ed il TAEG che mi hanno detto essere il costo complessivo del prestito. Ho capito bene?

Può gentilmente darmi qualche delucidazione in merito in modo da avere le idee più chiare quando mi ripresenterò in Banca?

La ringrazio molto

Antonella

Gentile sig.ra Antonella,

quando si parla di credito al consumo si vuol intendere la concessione di un credito da parte di Istituti di Credito o Finanziarie ad una persona fisica (consumatore) che opera per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta al fine di acquistare beni di consumo o servizi o anche per esigenze di liquidità. Rientrano tra i crediti al consumo anche le aperture di credito rotative (c.d. revolving) erogati attraverso una carta di credito il cui credito può variare a richiesta del consumatore, e le cessioni del quinto dello stipendio che sono prestiti personali riservati ai dipendenti pubblici e privati attraverso i quali il consumatore delega il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio l’importo corrispondente alla rata del prestito che la Banca o finanziaria gli ha concesso.

Si parla di credito al consumo anche quando l’acquisto di un prodotto o di un servizio avviene attraverso il pagamento a rate, ossia il venditore concede direttamente una dilazione di pagamento accordando così un credito.

L’altra forma di concessione di un credito per l’acquisto di beni di consumo o servizi è il prestito.

Nel primo caso generalmente non vengono richiesti interessi, mentre nel secondo caso la restituzione del prestito avviene con l’aggiunta di un tasso di interesse.

E’ in quest’ ultimo caso che si parla di TAN e TAEG che le Banche o le Finanziarie devono far conoscere al consumatore.

Per TAN si intende il Tasso Annuo Nominale ed esprime in percentuale e su base annua gli interessi relativi al prestito; per TAEG si intende il Tasso Annuo Effettivo Globale, oggi ISC (Indicatore Sintetico di Costo) e rappresenta il costo complessivo del prestito, comprendendo tutte le spese relative al prestito stesso quali ad es. le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore ...

Il credito al consumo ha, generalmente, una durata variabile da dodici a settantadue mesi e non è assistito da garanzia reale (ad es. pegno sul bene acquistato) o personale (ad es. fideiussione).

Inoltre riguarda importi che variano dai 200 ai 75.000 Euro.

A tutela del consumatore sono previsti, per gli Enti Creditizi, una serie di obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza sanciti dal TUB (Testo Unico bancario), dal Codice del Consumo e da direttive europee.

In base a questi gli annunci pubblicitari devono riportare in maniera chiara il tasso d’interesse, specificando se è fisso o variabile, l’importo totale del credito, l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito, la durata del contratto, l’ammontare delle singole rate ….

Inoltre l’art. 117 del T.U.B. prevede che il contratto deve essere concluso per iscritto, a pena di nullità. E’ inoltre importante sapere che nel contratto devono essere indicati:

· l’ammontare e le modalità del finanziamento;

· il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;

· il TAEG;

· il dettaglio delle condizioni analitiche secondo le quali il TAEG può essere modificato;

· l’importo e la causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG;

· le eventuali garanzie richieste;

· le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

La informo, inoltre, gentile Sig.ra Antonella, che lei, come qualsiasi altro consumatore, ha sempre il diritto di chiedere e ricevere una copia del contratto di finanziamento anche prima della sottoscrizione; in questo modo avrà la possibilità di leggere attentamente le condizioni contrattuali, valutare l’offerta e confrontarla con altre presenti sul mercato.

Spero di essere stata sufficientemente esaustiva su un argomento un po’ ostico in un contesto di necessaria brevità e sintesi.

La materia bancaria è complessa, ma è importante sapere che la legge prevede una tutela forte a favore del consumatore e che le Banche devono sempre adottare criteri di informazione e trasparenza su ogni aspetto del credito, pena la nullità del contratto di finanziamento.



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