E’ valido il mutuo in assenza di indicazione delle modalità di ammortamento del capitale?
Egr. Avv. Peretto, ho stipulato un contratto di mutuo con la Banca XXYY di € 120.000,000 circa sette anni fa.
Il pagamento delle rate diventa per me sempre più difficile , visto il momento di crisi che stiamo vivendo e la difficoltà ad incrementare il mio lavoro...
Sto cercando di capire, inoltre, come è strutturato questo mutuo, le spese che sto sostenendo, qual è la quota capitale e soprattutto quali sono gli interessi che sto pagando.
Ma non trovo nulla nel contratto di mutuo che mi aiuti a capirlo. Questo è legittimo? Come posso fare? Vorrei avere qualche spiegazione in merito.
Grazie Andriano
Egr. Sig. Adriano, quello che Lei sta cercando si trova nel c.d. “piano di ammortamento”, che dovrebbe essere allegato al suo contratto di mutuo.
Il piano di ammortamento di un mutuo è un piano dettagliato, calcolato già in sede di concessione del mutuo, che contiene indicazioni sull’ammontare delle rate attraverso le quali il mutuatario estinguerà il proprio debito, nonché la scadenza prevista per ognuna di esse. Ogni rata è costituita da una quota capitale e una quota interessi: - La quota capitale rappresenta la quota di finanziamento che il mutuatario deve restituire progressivamente ad ogni scadenza concordata. Con il rimborso delle rate nel tempo, verrà restituito l’intero capitale, riducendone man mano l’ammontare residuo - La quota interessi è invece la parte di debito costituita dagli interessi che il mutuatario deve corrispondere alla banca in virtù della somma ottenuta in prestito. Rappresenta la parte variabile del debito, in quanto calcolata sul capitale residuo del finanziamento, quindi su un importo decrescente.
Per legge il contratto di mutuo deve indicare, con chiarezza in maniera univoca ed, ovviamente, in forma scritta il piano di ammortamento o i parametri utili alla sua determinazione. Infatti in base agli articoli 1346 c.c. e 1284 c.c., nonché all’art. 117 TUB, infatti , “Le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle, se non contengono l’indicazione di un criterio che consente di determinare ex ante in maniera univoca ad entrambi i contraenti l’oggetto della prestazione…, “Questo è quanto afferma la Cassazione Civile, Sez. III, con Sentenza n°16907 del 25 giugno 2019.
Da ciò si evince che la mancata allegazione del piano di ammortamento, unitamente alla mancata indicazione dei criteri per determinarlo, rende in determinate ed indeterminabili le modalità di restituzione del capitale ed il costo che il mutuatario è tenuto a sostenere. Questo perché “Il piano di ammortamento di un contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale” (Cass. Civ., Sez. I, 25 Novembre 2010, N. 23972), con la conseguenza che la mancanza delle modalità di ammortamento medesimo comportano l’invalidità del contratto di mutuo.
In conclusione se la Banca non le ha consegnato il piano di ammortamento lei può intentare una causa contro la stessa al fine di ottenere la nullità del contratto di mutuo.
Quale tutela è riconosciuta alle vittime della strada nel caso di danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti non assicurati?
Gentile Avvocato, qualche giorno fa, mentre attraversavo sulle strisce pedonali, sono stato investito da una macchina il cui proprietario non aveva la polizza assicurativa rc auto. Ho riportato delle brutte lesioni e mi ci vorrà del tempo per guarire. So che generalmente è l’assicurazione dell’investitore che paga i danni. In questo caso però non essendoci alcuna assicurazione io potrò essere risarcito? Da chi? Devo fare causa alla persona che mi ha investito?
Grazie Giovanni
Egr. Sig. Giovanni, fortunatamente in questi casi sopperisce il Fondo di garanzia per le vittime della Strada . Infatti esso interviene nelle ipotesi in cui, per ragioni diverse, non ci sia una compagnia assicuratrice che garantisca il risarcimento alla vittima di un sinistro stradale.
In particolare, ex art. 283 D.Lgs. n. 209/2005, il Fondo assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali v'è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato, tra le altre ipotesi, da veicolo o natante non coperto da assicurazione. L'art. 287 D.Lgs. n. 209/2005 prevede l'onere per il danneggiato di richiedere il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata a/r, alla compagnia assicuratrice designata e al Fondo di garanzia rappresentato presso la Consap. In tale ipotesi il Fondo di garanzia è obbligato a risarcire sempre il danno biologico subito dalle persone coinvolte nell'incidente e i danni a cose.
Naturalmente sul danneggiato, e quindi su di Lei, che agisce nei confronti del Fondo, grava l'onere di provare la mancanza di copertura assicurativa di chi ha causato l'evento dannoso.
Questa prova può essere raggiunta tramite l'acquisizione dei verbali redatti dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro o anche per ammissione esplicita del danneggiante.
E’ importante sapere, altresì, che in tale ipotesi normativa rientra anche il caso di veicolo assicurato con impresa non abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa.
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