Com’è noto il “Decreto Fintech" di cui al D.L. n. 25 del 17 marzo 2023, come convertito dalla Legge n. 52 del 10 maggio 2023, ha introdotto nell’ordinamento italiano un nuovo regime di forma e circolazione per alcune categorie di strumenti finanziari che si basa su scritturazioni effettuate su registri per la circolazione digitale in alternativa al regime cartolare ed a quello delle scritturazioni contabili presso un depositario centrale.
Al riguardo, si rammenta per inciso, che la negoziazione sui mercati di Borsa Italiana di azioni o obbligazioni avviene esclusivamente in forma dematerializzata, ovvero senza alcun “passaggio fisico” di certificati cartacei. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari, infatti, l'offerente i titoli deve scegliere un'unica società di gestione accentrata presso la quale aprire un conto. In Italia Euronext Securities Milan (Monte Titoli S.p.A.) svolge le funzioni di depositario centrale di strumenti finanziari dematerializzati.
L’offerente può decidere se operare autonomamente presso il depositario centrale o avvalersi di una società terza specializzata in questa attività (cd Issuer Agent).
1. Quadro normativo di riferimento
Ad eccezione delle quote di Srl, tutti gli strumenti finanziari possono o devono essere dematerializzati, previo rilascio di un codice ISIN da parte di Banca d’Italia, che identifica in modo univoco ogni strumento finanziario da accentrare.
La normativa di riferimento consente la dematerializzazione volontaria delle azioni a tutte le SpA, anche se non quotate e non soggette a obblighi regolamentari. Dematerializzare e accentrare le azioni consente tra l’altro la registrazione di ogni passaggio di proprietà senza alcun costo notarile da parte dei vecchi e nuovi soci, rendendo difatti più agevole la compravendita.
La dematerializzazione non è esclusiva dei titoli azioni si estende agevolmente anche ad altri prodotti finanziari.
Il “Decreto Fintech”, ricordiamo, costituisce, da un lato, il complemento nazionale al Regolamento (UE) 858/2022 che ha istituto il c.d. regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT (“Regolamento Pilot Regime”) e, per altro verso, trova applicazione anche a fattispecie non ricomprese nell’ambito di operatività del Regolamento Pilot Regime. In buona sostanza, la nuova disciplina prevede che le emissioni di “strumenti finanziari digitali” avvengano su registri per la circolazione digitale tenuti da soggetti responsabili del registro che siano iscritti in un apposito elenco tenuto da Consob.
Nel dettaglio, l’articolo 2 del “Decreto Fintech” fissa l’ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale, individuando determinate categorie di strumenti finanziari, fermi restando i limiti quali-quantitativi fissati dal Regolamento DLT ai fini dell’applicazione del DLT pilot regime. Inoltre, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera b), del “Decreto Fintech”, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, potrà individuare con regolamento ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla nuova disciplina.
Si ricorda che le disposizioni del “Decreto Fintech” di cui alla Sezione I prevedono che l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali debbano essere eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un Responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento che sarà adottato dalla Consob ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lett. i). Peraltro, oltre a fissare i requisiti dei registri per la circolazione digitale (articolo 4 del Decreto), il Decreto disciplina gli effetti prodotti dalla scritturazione effettuata nel registro, che garantisce, al soggetto in favore del quale è effettuata, una legittimazione piena ed esclusiva circa l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari oggetto della medesima, secondo la loro disciplina propria.
Ora, ai sensi delle disposizioni del “Decreto Fintech” il soggetto che ha ottenuto la scritturazione in base a un titolo idoneo e in buona fede non sarà soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari e nei suoi confronti l’emittente potrà opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti. Per effetto delle scritturazioni sul registro, adattando alla natura digitale dell’asset sottostante le disposizioni proprie del regime cartolare, sarà possibile determinare la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del voto, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali, nonché costituire vincoli e assolvere alla formazione e tenuta dei libri sociali.
Il Decreto citato ha introdotto nell’ordinamento la nuova figura del Responsabile del Registro quale soggetto abilitato all’esecuzione di scritturazioni in forma digitale relativamente all’emissione e trasferimento degli strumenti finanziari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto (gli “strumenti finanziari digitali” appunto) ed alla costituzione di vincoli sugli stessi.
2. Il Regolamento” sull’emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari. Il Registro.
L’adozione del “Regolamento” sull’emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari, di cui alla delibera Consob n. 22923 del 6 dicembre 2023, ha integrato le disposizioni normative in tema di Registro dei soggetti abilitati all’esecuzione di scritturazioni in forma digitale sotto l’aspetto della istituzione, iscrizione, cancellazione e disciplina dell’attività degli iscritti.
Il Regolamento citato è composto da due parti ed è corredato da tre Allegati; La Parte I, recante le “Disposizioni generali” (fonti normative, definizioni, unità organizzativa responsabile del procedimento e modalità di comunicazione con l’Autorità) e la Parte II dedicata all’“Elenco dei Responsabili dei registri per la circolazione digitale e relativa disciplina.
Nel dettaglio, il “Regolamento” disciplina: l’Istituzione dell’elenco (Art. 5 - Formazione dell’elenco, Art.6 - Contenuto dell’elenco e Art. 7 - Pubblicità dell’elenco) l’Iscrizione e cancellazione dall’elenco (Art. 8 - Istanza e istruttoria per l’iscrizione, Art. 9- Iscrizione nell’elenco dei depositari centrali italiani, Art. 10 - Cancellazione dall’elenco su richiesta, Art. 11 - Cancellazione d’ufficio dall’elenco, Art. 12 - Ulteriori disposizioni procedimentali) e, infine, l’Art. 13 - Comunicazioni sull'esercizio dell’attività); e, infine, la Disciplina dell’attività di responsabile del registro (Art. 14 - Contenuto minimo del documento sulle modalità operative del Registro).
L’attività di Responsabile del Registro può essere svolta solo da determinate categorie di soggetti, ivi inclusi: banche, imprese d’investimento e gestori di mercati stabiliti in Italia [art. 19, comma 1, lett. a)]; intermediari finanziari ex art. 106 TUB, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, gestori e imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia [art. 19, comma 1, lett. b)]; gli emittenti corporate con sede legale in Italia che intendono diventare Responsabili del Registro esclusivamente in relazione a strumenti finanziari di propria emissione [art. 19, comma 1, lett. c)]; soggetti stabiliti in Italia che intendono svolgere l’attività di Responsabili del Registro anche per strumenti finanziari di emittenti terzi [art. 19, comma 1, lett. d)]; previa iscrizione nell’apposito elenco tenuto dalla Consob. Detta iscrizione è subordinata alla presentazione di un’istanza e al buon esito della relativa istruttoria che deve verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 20, commi da 3 a 6, stabiliti allo scopo di assicurare alle scritturazioni in forma digitale un livello di affidabilità e sicurezza delle transazioni analogo a quello dei regimi scritturale e cartolare già noti all’ordinamento.
Si tratta, come noto, di attività che attengono a nuove competenze di vigilanza della Consob che hanno ad oggetto operatività con un grado di innovatività e complessità particolarmente elevato giacché il loro tratto distintivo è l’utilizzo delle tecnologie a registro distribuito (Distributed Ledger Technology o DLT), ossia un registro creato, mantenuto ed aggiornato in sincrono da più centri computazionali (i “nodi”) tra loro collegati in rete e tipicamente operanti in maniera indipendente.
Facendo rinvio al dettato delle norme appena richiamate per maggiori dettagli, in questa sede appare utile fornire un breve riepilogo dei requisiti chiave previsti dal Decreto.
I requisiti dei registri per la circolazione digitale individuano le seguenti caratteristiche che il registro deve garantire: l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni, la prevenzione della perdita o della modifica non autorizzata dei dati sulle scritturazioni, l’identificabilità dei soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni e della relativa posizione in titoli, l’accessibilità alle scritturazioni e la trasferibilità degli strumenti finanziari digitali in ogni momento da parte dei titolari, la scritturabilità di vincoli e l’identificabilità delle relative caratteristiche e, infine, l’accessibilità da parte della Consob e della Banca d’Italia per l’esercizio delle rispettive funzioni.
La proprietà dell’integrità attiene al “dato di partenza”, ovvero, si riconnette alla qualità del dato relativo alla c.d. scritturazione. Il principio alla base è relativo alla impossibilità di modificare lo stesso e, quindi, alla necessità che lo stesso sia protetto da alterazioni, cancellazioni o aggiunte accidentali o non autorizzate. D’altro canto, la proprietà della c.d. autenticità indica la necessità che il dato sia sempre ascrivibile ad un certo indirizzo (cioè al wallet di un determinato soggetto). Dunque, il sistema deve consentire di verificare la provenienza di un dato (deve sempre esser certa l’origine della scritturazione, vale a dire l’identità del soggetto che l’ha eseguita e i soggetti nei confronti dei quali essa produce effetti).
Inoltre, la proprietà della c.d. non ripudiabilità implica che il titolare del wallet, soggetto a cui è assegnato un determinato indirizzo, dal quale provenga un determinato dato, non può disconoscerne la provenienza.
La proprietà della non duplicabilità/non riproducibilità attiene al problema della c.d. doppia spesa. Il sistema deve essere implementato in modo da garantire che ad ogni “situazione giuridica” (emissione, trasferimento, costituzione di un vincolo) corrisponda una sola scritturazione. Il principio enunciato implica che non possa essere tecnicamente possibile creare riproduzioni del dato originale indistinguibili dall’originale medesimo. La proprietà della validità indica che la scritturazione è effettuata ad esito di un processo di convalida.
I Responsabili del Registro sono tenuti a garantire la conformità del registro ai suddetti requisiti e devono ottemperare a una serie di obblighi intesi a garantire l’integrità e la sicurezza del sistema, a impedire l’uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati, ad assicurare la continuità operativa, il ripristino dell’attività e la non modificabilità del numero degli strumenti finanziari digitali che costituiscono la singola emissione, ad informare adeguatamente il pubblico sulle caratteristiche del registro.
I Responsabili del Registro sono altresì obbligati a trasmettere alla Consob una relazione tecnica illustrativa dell’iniziativa e a definire una strategia di transizione chiara e dettagliata per il trasferimento delle scritturazioni ad altro registro o (laddove questo non sia disponibile) per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali.
Ulteriori obblighi sono infine previsti per i Responsabili del Registro riconducibili alle lett. c) e d) oppure alla sola lett. d), dell’art. 19, c. 1. Tra questi si segnala l’obbligo, per entrambe le categorie di soggetti, di stipulare una polizza, o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall’assunzione del ruolo di Responsabile del Registro.
Col Regolamento adottato lo scorso 6 dicembre, la Consob ha disciplinato le modalità di presentazione dell’istanza per l’iscrizione nell’elenco (individuando anche la lista dei documenti da allegare) e ha dettagliato in apposito schema (Allegato 2 al Regolamento ex all’articolo 20, comma 3, lettera e), del Decreto), gli elementi informativi minimi che l’istante deve includere nella relazione tecnica illustrativa. Si tratta di documenti su cui si incardina l’attività di verifica della Consob volta ad accertare la conformità dell’infrastruttura complessiva utilizzata dall’istante ai requisiti previsti dal Decreto.
Per inciso, in ragione del fatto che la componente tecnologica riveste una rilevanza centrale nell’esercizio dell’attività, la Consob, come stabilito dal “Decreto FinTech”, può richiedere l’acquisizione di valutazioni tecniche da parte di soggetti dotati di specifiche competenze in materia. 6 Sempre sulla falsariga di quanto previsto dall’articolo 17 della legge 241/1990, si prevede altresì che, ove il revisore incaricato non trasmetta gli esiti della verifica o non rappresenti esigenze istruttorie nel termine prescritto, si provvede alla nomina di un diverso revisore indipendente, avente qualificazione e capacità tecnica equipollenti.
In particolare, si osserva che secondo lo schema allegato al Regolamento, la relazione si articola, in primo luogo, nella descrizione della combinazione di tutti quei componenti necessari al funzionamento e alla gestione degli ambienti IT e dei servizi IT enterprise, ovvero, in altri termini dell’infrastruttura tecnologica nel suo complesso, ivi incluse le componenti e le funzioni off chain, con un focus sul funzionamento e le caratteristiche della DLT.
Un secondo aspetto di rilevanza è connesso alla analisi dei rischi, inclusi quelli connessi al trattamento delle informazioni del sistema informatico di un'impresa (banche dati, hardware, software) che vengono violate, rubate o cancellate a causa di eventi accidentali o di azioni dolose (come, per esempio, gli attacchi hacker) ovvero, in senso ampio di tutti i cyber risk), e delle relative misure di mitigazione. Riserva pari importanza, poi il self-assessment, ovverosia, la autovalutazione di sintesi da parte del soggetto istante sulla conformità ai requisiti previsti dal Decreto. È previsto, infine una sezione specifica dove vengono fornite “ulteriori informazioni” con riguardo, tra l’altro, alla categoria di strumenti finanziari digitali che si intende trattare, alle modalità di regolamento contanti, delle transazioni scritturabili sul registro e ai soggetti terzi di cui il Responsabile del Registro intende avvalersi.
Per inciso, l’articolo 23, comma 3, del “Decreto FinTech” pone a carico dei responsabili del registro l’onere di predisporre un documento da rendere disponibile al pubblico in una forma elettronica e facilmente accessibile e consultabile in ogni momento che informi i potenziali utenti circa le modalità operative del registro e i dispositivi a tutela della sua operatività, compresa la strategia di transizione. L’articolo 14 del testo regolamentare in consultazione prevede che tale documento debba presentare almeno il contenuto dettagliato nell’Allegato 3 al Regolamento citato.
Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di rilevare, il “Decreto Fintech” riconosce la possibilità di avvalersi di tecnologie a registro distribuito (DLT) per l'emissione e per il trasferimento di strumenti finanziari disciplinandone le relative condizioni e definendo la legge di circolazione. La disposizione, inoltre, attribuisce alla Consob una serie di competenze regolamentari tra le quali, come visto, rientrano la determinazione dei principi e dei criteri per la formazione e la tenuta dell'elenco dei responsabili del registro una serie di competenze discrezionali che l’Autorità di vigilanza si è riservata di esercitare in più fasi anche alla luce delle esigenze di mercato.
Il Regolamento disciplina, come prima fase, l'iscrizione e cancellazione dall'elenco dei responsabili del registro per la circolazione digitale; tra i soggetti responsabili dei registri figurano anche gli emittenti con sede legale in Italia per la tenuta di strumenti finanziari emessi dagli stessi (art. 19 del Decreto Fintech) che, in questo caso, sarebbero sottratti alla disciplina della dematerializzazione obbligatoria prevista dal TUF (cfr. art. 3 del Decreto Fintech) e, inoltre, stabilisce requisiti minimi di informazione relativi al documento che contiene le modalità operative del registro e le misure a tutela della sua operatività. In tema di vigilanza sulla emissione e circolazione in forma digitale, il “Decreto Fintech” attribuisce le funzioni alla Banca d’Italia e alla Consob secondo il seguente riparto di competenze alla Consob la competenza per quanto riguarda la trasparenza e l’ordinata prestazione dell’attività di responsabile del registro nonché la tutela degli investitori. Alla Banca d’Italia, invece, è attribuita la competente sulla stabilità e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente ai depositari centrali, ai gestori di mercati all’ingrosso di titoli di Stato, alle banche, alle imprese di investimento che svolgono l’attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.
Con riferimento, inoltre, agli oneri informativi, si ribadisce che gli obblighi di comunicazione, anche periodica, per gli emittenti di strumenti finanziari digitali nei confronti delle Autorità di vigilanza. Similmente, vengono altresì disciplinati casi in cui i responsabili dei registri per la circolazione digitale siano tenuti ad informare l’Autorità di vigilanza compente di tutti gli atti, o i fatti che possano costituire un'irregolarità nella gestione, ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro.
Il controllo e il monitoraggio dell’attuazione verranno attuati dalla Consob e dalla Banca d’Italia secondo il riparto delle competenze sopra ricordato. In effetti, l’articolo 27 del Decreto indica il riparto di competenza tra Consob e Banca d’Italia, attribuendo i relativi poteri, necessari ad assicurare la vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative all’emissione e alla circolazione degli strumenti finanziari digitali da parte dei responsabili del registro, degli emittenti che si avvalgono della disciplina in oggetto, ove diversi dai responsabili del registro e dei gestori di SS DLT e TSS DLT.
L’articolo 32, infine, prevede il regime di monitoraggio.
Nel dettaglio, il comma 3 dispone che la Consob e la Banca d’Italia trasmettano, entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’articolato in esame, al “Comitato Fintech” istituito presso il istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall’applicazione delle nuove regole.
All’interno della relazione le Autorità dovranno indicare, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle Autorità stesse incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro mono e pluri-emittente), attesa la novità del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo.
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